1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a procedere alla liquidazione della Società per la gestione degli impianti idrici Spa (SOGESID) ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, è abrogato.